DOMANDA
Ho ricevuto notifica pignoramento presso terzi per un prestito non rimborsato: tale notifica è stata inviata anche al mio ex datore di lavoro che, ovviamente, ha dichiarato di non avere più rapporti con me ormai da sette anni. Nell’atto notificato c’è una data di comparizione: dovrò andare? Cosa accadrà adesso visto che il datore di lavoro era quello sbagliato? Il precetto dovrà ripartire da zero?
Specifico che avevo preso contatti per saldo e stralcio con studio legale che segue la pratica ed era stato accordato ma a me nulla era stato dato per iscritto. I tempi del precetto però erano praticamente scaduti. Lo studio ha detto che la notifica al datore di lavoro è avvenuta per errore ma temo sia falso. Credo sia stato fatto proprio perché i tempi del precetto erano scaduti. Oggi ho un nuovo datore di lavoro. Cosa accadrà?
Bisognerà andare dal giudice come notificato dall’ufficiale giudiziario oppure l’iter ripartirà da zero? Grazie
RISPOSTA
Ai sensi dell’articolo 481 del Codice Civile, il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione.
La scadenza dei 90 giorni non è tuttavia, un vero problema: il creditore procedente avrà già compreso, leggendo la dichiarazione dell’ex datore di lavoro, di non aver individuato correttamente il terzo debitore del debitore a cui rivolgersi. Pertanto, con lo stesso titolo esecutivo potrà notificare alla debitrice un altro precetto e poi un nuovo atto di pignoramento al datore di lavoro effettivo.
Può presentarsi o meno all’udienza di assegnazione: la cosa è irrilevante.
11 Aprile 2021 - Rosaria Proietti
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