Notifica di un pignoramento dello stipendio gravato da rata di rimborso in corso di un prestito dietro cessione del quinto nonché da trattenuta giudiziale per crediti della medesima natura di quelli che hanno portato alla nuova notifica

Stipendio già gravato da rata di rimborso per prestito dietro cessione quinto nonché da trattenuta giudiziale per pregresso pignoramento


DOMANDA

Io ho in corso una cessione volontaria del quinto dello stipendio ed ho in corso un pignoramento conto terzi e in più il datore di lavoro sta accantonando provvisoriamente un altro quinto dello stipendio per un pignoramento della stessa categoria del primo pignoramento in attesa di sentenza di Accodamento. Purtroppo avevo già scritto che il secondo pignoramento è scattato a luglio e la sentenza è stata spostata addirittura a settembre 2025 e sembra non si possa fare niente. Il mio quesito è al momento ho in cessione tre quinti dello stipendio e mi è stato detto che se anche uno di questi 3 quinti è una cessione volontaria non può essere ceduto più del 50% dello stipendio e quindi il secondo accantonamento non dovrebbe essere un quinto totale ma solo una percentuale minore. Vi risulta? Grazie


RISPOSTA

Il combinato disposto dell’articolo 2 della legge 180/1950 e dell’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le trattenute complessive sullo stipendio o sulla pensione riconducibili al simultaneo concorso di pignoramento azionato per debiti di natura esattoriale, ordinaria, alimentare nonché per il rimborso di un prestito ottenuto dietro cessione del quinto non può superare il 50% della retribuzione mensile netta del lavoratore dipendente o del pensionato.

La limitazione di legge si estende anche alle deleghe di pagamento di cui al Titolo V della legge 180/1950 (in pratica, le deleghe conferite al datore di lavoro o all’INPS per il pagamento delle pigioni e delle quote di prezzo di alloggi popolari ed economici di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1165/1938, nonché le quote per sottoscrizioni a prestiti nazionali), certamente non la delega conferita per il rimborso del cosiddetto doppio quinto.

Inoltre, sempre l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che l’importo massimo della trattenuta per tutti i crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione (crediti esattoriali) non può superare il quinto della busta paga. Anche l’importo massimo della trattenuta per tutti i crediti vantati da banche finanziarie, o altri soggetti privati, non può superare il quinto della busta paga: in altre parole, per crediti della medesima natura ordinaria o esattoriale, anche se azionati in tempi differenti da creditori diversi, la trattenuta mensile non può superare il 20% dello stipendio netto.

Infine, va ricordato che l’articolo 546 del codice di procedura civile stabilisce che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento in qualità di terzo pignorato, il datore di lavoro o l’INPS sono soggetti agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1. 000euro per i crediti fino a 1. 100 uro, di 1. 600euro per i crediti da 1. 100,01 euro fino a 3. 200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3. 200,00 euro.

Riassunto il quadro normativo di riferimento, va evidenziato che chi ci scrive verrà sottoposto, fino a settembre 2025, ad una ingiusta trattenuta del 60% dello stipendio netto mentre per la normativa corrente, la trattenuta applicatagli non dovrebbe superare il 40%. Peraltro, il datore di lavoro potrebbe ridurre la trattenuta a cui ha diritto il debitore esecutato (non operando ulteriori trattenute a carico del proprio dipendente fino al settembre 2025) se non fosse, però, onerato dall’obbligo di cui all’articolo 546 del codice di procedura civile.

Come si esce da una tale situazione? E’ vero che il datore di lavoro a settembre 2025 dovrà restituire al proprio dipendente tutto l’accantonamento e la trattenuta del secondo pignoramento verrà differita, ovvero assegnata al creditore procedente solo in occasione dell’estinzione del precedente, ma è altrettanto vero che le trattenute complessivamente e ingiustamente operate potrebbero rendere insostenibile, di qui a settembre 2025, il mantenimento di condizioni di vita dignitose al debitore inadempiente ed alla sua famiglia. Pertanto il debitore esecutato dovrebbe affidarsi ad un avvocato per tentare di anticipare l’udienza giudiziale di assegnazione prevista per il settembre 2025 o per presentare ricorso al giudice dell’esecuzione del Tribunale per vedere ridefinita, in tempi stretti e compatibili con l’urgenza che richiede la situazione venutasi a creare, la corretta entità della trattenuta complessiva da operare sulla busta paga del dipendente esecutato, fino all’udienza che si terrà nel settembre 2025.


8 Dicembre 2024 - Patrizio Oliva

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