Ho perso una causa per motivi di lite con un vicino, sulla mia pensione di 1700 euro grava una trattenuta di 1/5 (per cessione del quinto), più una trattenuta 1/5 in seguito pignoramento per un debito accumulato con carta di credito: chiedo di sapere le spese processuali e le spese eventuali causa richiesta danni del mio vicino di casa a che categoria appartengono.
Devono mettersi in coda dopo la mia trattenuta di 1/5 già esistente ?
Un’azione di risarcimento danni promossa dalla controparte vittoriosa ed accolta dal giudice, in caso di mancato pagamento della somma stabilita a risarcimento, porterebbe ad un pignoramento della pensione della parte soccombente nella misura del 20% della pensione (al lordo delle trattenute per precedente pignoramento e per rimborso del prestito dietro cessione del quinto, nonché al netto degli oneri fiscali) eccedente il minimo vitale (ad oggi circa 1007 euro). Tuttavia, l’applicazione della trattenuta verrebbe sospesa fino alla completa soddisfazione del credito azionato già gravante sulla pensione (cosiddetto accodamento).
Per quanto riguarda, invece, il recupero delle spese di giustizia bisognerebbe distinguere:
– qualora il creditore fosse la Pubblica Amministrazione, nella fattispecie il Ministero della Giustizia (in ipotesi di mancato versamento del Contributo Unificato) allora si tratterebbe di un debito esattoriale e non si avrebbe alcun accodamento, considerato che ci troveremmo di fronte al recupero di crediti di natura diversa (ordinaria per il pignoramento in corso ed esattoriale per il pignoramento di là da venire);
– qualora, invece, il creditore fosse la controparte (ipotesi di ristoro forfettario a carico della parte soccombente per le spese legali sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio) allora si tratterebbe ancora di crediti ordinari (in quanto vantati da un normale cittadino) e la trattenuta per il pignoramento verrebbe accodata.
26 Aprile 2023 · Ludmilla Karadzic
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