Pignoramento per accollo mutuo non pagato

Alla banca non interessano i rapporti che intercorrono fra accollante ed accollato: il creditore si aspetta che le rate vengano pagate dall’accollato












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A seguito del pignoramento a me notificato in quanto accollante di un mutuo ipotecario non pagato, ho alcune domande:

L’atto notarile per l’acquisto della casa è stato fatto più di dieci anni fa: tale debito non è dunque prescritto?

In tutti i dieci anni non ho mai ricevuto comunicazioni rispetto al fatto che il mutuo non veniva pagato, né decreti ingiuntivi, né precetti. nulla. E’ corretto il pignoramento?

il fatto dell’accollo è si scritto sull’atto notarile, ma non esiste documentazione bancaria che attesti la cosa, o che parli di un eventuale rata, o altro. Non era necessaria?

Mutuo ipotecario significa che è stato erogato un prestito garantito da ipoteca su un immobile: in caso di accollo interno, il proprietario dell’immobile (debitore accollante che ha acquistato dal venditore) non coincide con il debitore accollato (il venditore a cui il mutuo è stato erogato), ma resta comunque valida l’ipoteca sull’immobile.

Alla banca non interessano i rapporti che intercorrono fra accollante ed accollato: il creditore si aspetta che le rate vengano pagate dall’accollato e, in caso di inadempienza, procede a far valere l’ipoteca: se il proprietario dell’immobile gravato da ipoteca non paga il debito, l’immobile viene espropriato e con il ricavato viene rimborsato il debito.

Nell’accollo del mutuo assistito da ipoteca, cioè, la banca creditrice deve dare il suo assenso e normalmente non libera il mutuatario originario (il venditore). Si dice allora che l’accollo ha carattere cumulativo e non liberatorio.

Ciò significa che i responsabili del debito ipotecario sono sia il contraente originario (accollato), sia il subentrante acquirente (accollante). Le banche di solito, non aderiscono all’accollo liberatorio, nell’ipotesi in cui ritengano che il subentrante non abbia i requisiti per poter soddisfare il credito.

Quindi, sono sufficienti per motivare l’espropriazione: il contratto di mutuo (stipulato fra banca e debitore accollato), l’esistenza di una ipoteca trascritta sull’immobile (nemmeno interessa chi ne sia proprietario al momento dell’espropriazione), l’inadempimento del debitore accollato (al quale fu intestato il mutuo). Nient’altro. In pratica, per l’istituto di credito, il soggetto accollante (trattandosi di un accollo interno) è come se non esistesse.

Infine, a parte il fatto che la prescrizione del credito vantato interverrebbe dopo dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna rata, qui c’è una ipoteca trascritta nei pubblici registri immobiliari. Di prescrizione del debito si potrebbe cominciare ad accennare solo dopo la scadenza ventennale dell’ipoteca. Ma, nel suo caso, c’è in atto un pignoramento che, comunque, ha già ampiamente interrotto qualsiasi decorso prescrittivo.

Naturalmente potrà poi far valere, in sede di contenzioso con l’accollato – riguardante istanza di risarcimento danni – eventuali patti scritti da quest’ultimo violati.

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12 Agosto 2018 · Annapaola Ferri

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