Pignoramento pensione e accantonamento in attesa del decreto di assegnazione giudiziale
L’INPS è tenuta, in base all’articolo 546, comma 1 del codice di procedura civile, ad osservare agli obblighi che la legge impone al custode
Nel caso di pignoramento della pensione presso Inps, la pensione sarà sospesa fino al decreto di assegnazione senza che il pensionato non riceverà niente o sarà accantonata da parte dell’INPS solo la quota pignorabile e verrà corrisposta al pensionato la prestazione senza sospensione al netto della trattenuta pignorata?
Nello scenario ipotizzato nel quesito, l’INPS è tenuta, in base al disposto dell’articolo 546, comma 1 del codice di procedura civile, ad osservare agli obblighi che la legge impone al custode, ovvero accantonare (trattenere) il 20% dell’importo pensionistico, al netto degli oneri fiscali, eccedente il valore corrente del minimo vitale (importo massimo dell’assegno sociale, aumentato della metà.
Quindi, in pratica, a partire dalla data di notifica del pignoramento (notifica che viene effettuata contestualmente al pensionato e all’INPS) la pensione continuerà ad essere corrisposta regolarmente al pensionato debitore, tuttavia decurtata della trattenuta appena sopra quantificata.
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26 Luglio 2022 · Patrizio Oliva