DOMANDA
Salve, scusatemi se mi ripeto ma proprio non riesco a capire una cosa: ho una pensione di circa 2320 euro con un pignoramento di 273 euro e una cessione di 385, mi arrivano sul conto circa 1670 euro, detto questo, quando questi 1670 arrivano sul conto di quanto possono essere ulteriormente pignorati per debiti della stessa natura? Qualcuno mi ha detto che possono togliermi addirittura un’altro quinto pieno e quindi circa 330 ulteriori mi mettete ordine in questa confusione?
RISPOSTA
Dopo la notifica del pignoramento di un conto corrente su cui viene accreditata la pensione, la banca è tenuta a pignorare il 20% dell’importo nominale della retribuzione pensionistica che eccede il minimo vitale (pari al doppio del valore massimo dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro), come previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
Tuttavia, il giudice, in sede di udienza, notiziato dall’INPS di un precedente pignoramento presso terzi a favore di un creditore della medesima natura di quello procedente con il pignoramento del conto corrente, annullerà il pignoramento in corso e disporrà la restituzione al debitore di quanto eventualmente trattenuto dalla banca (o da Poste Italiane). Ciò in osservanza di quanto disposto sempre dall’articolo 545 del codice di procedura civile, in base al quale sulla prensione non può essere trattenuto più del 20% per crediti ordinari non rimborsati e, nella stessa misura, per crediti verso la Pubblica Amministrazione non rimborsati.
Concludendo e tornando al quesito: del 1670 euro attualmente accreditati in conto corrente, dopo l’udienza giudiziale, non potrà essere trattenuto nulla e verrà restituito al debitore quanto eventualmente trattenuto dalla banca sulla pensione accreditata successivamente alla notifica del pignoramento del conto corrente e prima dell’udienza giudiziale.