Pignoramento ex articolo 72 bis del DPR 602/1973 – Il pignoramento esattoriale diretto di crediti verso terzi non è applicabile alla pensione

Il pignoramento esattoriale diretto (articolo 72 ter DPR 602/1973) non è applicabile alla pensione, ma solo al conto corrente o allo stipendio del debitore












In riferimento alla vostra risposta, nel caso l’INPS dovesse trattenersi più di 130 euro per conto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) su una pensione di 1650 euro: mi consigliate di rivolgermi al giudice dell’esecuzione. Però AdER non segue l’iter normale cioé decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento, ma pignora direttamente. Quindi non c’é giudice dell’esecuzione . Dovrei rivolgermi ad un giudice normale con un’avvocato che poi paghera’ l’inps se dovessi vincere la causa?

Nella risposta citata era stato scritto che una pensione di 1650 euro, atteso il minimo vitale ammontare a circa mille euro (1007 euro per la precisione, pari a due volte la misura massima dell’assegno sociale corrente), avrebbe potuto essere decurtata di una trattenuta mensile di 130 euro. Qualora l’INPS avesse trattenuto un importo maggiore di 130 euro, il pensionato avrebbe potuto rivolgersi al giudice dell’esecuzione del Tribunale territorialmente competente. Segue l’obiezione riportata nel quesito.

In base all’articolo 72 bis del DPR 602/1973, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi notificato al terzo dal concessionario (Agenzia delle Entrate Riscossione, AdER ex Equitalia) può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

Riteniamo che chi ha proposto il quesito di approfondimento si riferisse a questa particolare normativa che conferisce ad AdER la possibilità di procedere con pignoramento diretto.

Tuttavia, l’incipit della normativa esclude, esplicitamente, l’applicabilità dell’articolo 72 bis ai crediti pensionistici (quelli vantati dal debitore nei confronti dell’INPS) e, ribadisce, in ogni caso, il rispetto dell’articolo 545 del codice di procedura civile.

Ed infatti AdER procede con pignoramento diretto, secondo quanto disposto dall’articolo 72 bis del DPR 602/1973, nel pignoramento del conto corrente del debitore (quando il terzo pignorato è un Istituto di Credito o Poste Italiane) oppure nel pignoramento dello stipendio del debitore (quando i crediti da pignorare sono le retribuzioni stipendiali).

Pertanto, non vediamo come AdER possa notificare ad INPS un ordine diretto di pignoramento della pensione e qualora ciò accadesse, per assurdo, come l’INPS possa calcolare una trattenuta sulla pensione difforme da quanto previsto dallo stesso articolo 545 del codice di procedura civile, secondo il quale la trattenuta sulla pensione non può superare il 20% dell’importo netto eccedente il minimo vitale, a sua volta fissato in due volte la misura massima dell’assegno sociale (al momento in cui scriviamo pari a 1007 euro), con un minimo di mille euro.

Ma anche ammesso che AdER violasse il disposto dell’articolo 72 bis del DPR 602/1973 e l’INPS violasse, a sua volta, quanto dettato dall’articolo 545 del codice di procedura civile, l’unico giudice competente a decidere della questione sarebbe il giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario territorialmente competente: infatti, l’articolo 72 bis del DPR 602/1973 è una procedura esecutiva esattoriale; l’articolo 545 del codice di procedura civile regola le modalità di calcolo delle trattenute riguardanti stipendio o pensione del debitore.

In ogni caso, essendo necessaria – per qualsiasi ricorso alle violazioni di legge perpetrate a danno del pensionato – l’assistenza tecnica di un avvocato, quest’ultimo saprà benissimo a quale giudice rivolgersi (e il problema, che tanto affanna il pensionato debitore in prospettiva, nemmeno si pone).

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8 Aprile 2023 · Michelozzo Marra