Pignoramento pensione da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER)

Il minimo vitale è pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro - nel 2026 assomma a circa 1092 euro


DOMANDA

Ho una pensione di 1730 euro con la cessione volontaria di 1/5: ora dovrò subire pignoramenti da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) e da una finanziaria. Quanto potranno prendere dalla mia pensione?

RISPOSTA

Se i creditori procederanno con pignoramento della pensione presso l’INPS, Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) prenderà il 20% del rateo mensile – considerato al netto delle ritenute fiscali nonché al lordo della cessione del quinto – eccedente il minimo vitale (ad oggi pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro). La finanziaria otterrà una quota pari al il 20% del rateo mensile, al netto delle ritenute fiscali e al lordo della cessione del quinto, eccedente il minimo vitale (nel 2026 pari a circa 1092,48 euro).

Ricordiamo che alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2026 relativamente all’assegno sociale (546,24 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 1092,48 euro, dal momento che il minimo vitale è pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro.

Per farla breve, nella peggiore delle ipotesi, se tutti e due i creditori dovessero decidere di procedere con pignoramento verso l’INPS, ammesso che la sua pensione al netto delle ritenute fiscali e al lordo della cessione del quinto risultasse pari a 1730 euro, dovrà lasciare ai creditori (complessivamente) il 40% di (1730 – 1092) euro = 255 euro circa. Notiamo che la somma dell’importo pignorato e di quello trattenuto a servizio del prestito dietro cessione del quinto non supera la metà della retribuzione pensionistica netta.

Se, invece, uno dei creditori decidesse di aggredire il conto corrente sul quale viene accreditata la pensione, allora, poiché l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme trasferite sul conto corrente a titolo di pensione possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.638,72 euro, il creditore dovrà lasciarle in saldo almeno 1.638,72 euro (e prenderà il resto fino al soddisfacimento del credito azionato).

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16 Febbraio 2026