DOMANDA
Vorrei chiedervi se l’ufficiale giudiziario può eseguire il pignoramento mobiliare solo nella casa di residenza del debitore oppure anche in altre case.
Cambiando casa e spostando la residenza a mia moglie e a mio figlio, mentre io la lascio nella casa vecchia, quella nuova intestata ovviamente a mia moglie può subire pignoramenti mobiliare?
Chiaramente anche io vivrò in quella nuova senza dirlo a nessuno, ma legalmente la residenza è in quella vecchia che non esisterà più.
RISPOSTA
L’articolo 513 del codice di procedura civile dispone, fra l’altro, che l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.
E, ancora il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre
6 Febbraio 2020 - Annapaola Ferri
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