Pignoramento dello stipendio durante la malattia del lavoratore dipendente





L’indennità di malattia, seppur a carico INPS, in quanto anticipata dal datore di lavoro è indennità relativa al rapporto di lavoro e come tale pignorabile





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Volevo sapere se l’indennità di malattia è pignorabile da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER): tengo a precisare che la malattia non la sta pagando il datore di lavoro ma l’INPS, considerando che ho finito di lavorare ad Ottobre.

La malattia va sul conto corrente tra l’altro cointestato. Come viene considerata come ultima rata di pensione o stipendio e quindi impignorabile? Considerando che il conto é cointestato cosa succede?

L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

L’indennità di malattia, pertanto, seppur a carico INPS, in quanto anticipata dal datore di lavoro è un’indennità relativa al rapporto di lavoro, tanto è vero che se il debitore fosse in malattia, ma senza contratto di lavoro, non avrebbe diritto a percepirla.

Possiamo allora concludere che l’indennità di malattia è pignorabile, per crediti esattoriali (crediti cioè vantati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti del lavoratore dipendente ed azionati da Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER, ex Equitalia), nella misura di un quinto.

Attenzione: L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi dovuti per malattia, ma parla di sussidi e non indennità relative al rapporto di lavoro.

L’accredito dell’ultimo stipendio (o dell’ultimo rateo mensile dell’indennità di malattia) sul conto corrente, avvenuto prima della notifica del pignoramento, può essere prelevato dal debitore, rivolgendosi direttamente ad un funzionario dell’agenzia di banca o dell’ufficio postale (dal momento che il conto corrente è inibito alle operazioni online di solito consentite al cliente), fino ad un massimo pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (parliamo di circa 1.400 euro nel 2023). Il resto verrà pignorato del 20%.

Il saldo del deposito in conto corrente cointestato fra soggetti di cui uno solo è debitore viene pignorato al 50%: tuttavia l’accredito dello stipendio del debitore, così come di qualsiasi altro accredito destinato al debitore, essendo di competenza esclusiva del debitore, subisce il medesimo trattamento a cui verrebbe sottoposto se il conto corrente fosse intestato al solo debitore.

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22 Marzo 2023 · Loredana Pavolini

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