Pignoramento in un negozio – L’ufficiale giudiziario può presentarsi più volte?

Pignoramento beni strumentali attività o professione












Ho perso una causa con un dipendente che mi ha fatto una vertenza: l’ufficiale giudiziario cosa può sequestrare in un negozio di generi alimentari? So che può sequestrare soldi in cassa, ma volevo sapere può anche ripassare più volte?

L’articolo 515 del codice di procedura civile stabilisce che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

L’azione esecutiva presenta dei costi e nella giurisprudenza di legittimità, è attualmente assai diffusa la consapevolezza sulla necessità di reprimere gli eccessi nell’uso del procedimento di esecuzione forzata oltre le reali esigenze di garanzia di realizzazione coattiva del credito e, con essi, l’eccesso nel ricorso all’espropriazione laddove esso si verifica.

In linea di massima il (medesimo) creditore potrebbe procedere con un secondo pignoramento dei beni strumentali e delle merci presenti nel negozio, ma una tale azione esecutiva risulterebbe vantaggiosa e non assumere il profilo di un abuso del diritto, se, e solo se, dall’inventario emergesse un rilevante incremento del valore dei beni e delle attrezzature detenuti nel negozio, fermo restando che risulterebbe inutile, ai fini del recupero del credito, pignorare il quinto del materiale già sottoposto ad azione esecutiva nella precedente esecuzione.

Da considerare, infine, che i beni pignorati vengono, di solito, lasciati in custodia al debitore dal momento che, altrimenti, il creditore dovrebbe sostenere ulteriori costi di custodia in magazzino, nell’attesa di valutare se convenga davvero tentare una vendita all’asta che potrebbe anche deserta oppure offrire un ricavato inferiore, o pari, alle spese necessarie per bandirla.

Ragion per cui l’ufficiale giudiziario si limita, il più delle volte, a pignorare l’incasso al momento conseguito dal debitore.

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1 Agosto 2019 · Annapaola Ferri