Pignoramento immobiliare per accollo mutuo non pagato dal debitore accollato

Accollo del mutuo












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Proprio in questi giorni è arrivato un atto di pignoramento immobiliare per la casa da me acquistata circa dieci anni fa: l’acquisto era stato effettuato con un accollo passivo dalla parta venditrice, a me (parte acquirente) di un mutuo ipotecario relativo alla proprietà. La parte venditrice non ha mai pagato il mutuo e quindi il pignoramento è stato effettuato a me come “accollante”. Non ricordo se sull’atto di compravendita si facesse riferimento alla cosa, ora la mia domanda è: c’è qualcosa che posso fare? Trovo la situazione assurda, non ho debiti ed ho perfino finito di pagare la casa.

Ci troviamo nel caso in cui la banca eroga un prestito al debitore (il venditore, nella fattispecie), e il venditore successivamente “accolla” (cioè trasferisce) gli obblighi assunti ad un terzo (l’acquirente).

L’operazione di trasferimento del debito assume la denominazione di accollo, il venditore viene indicato come debitore accollato e l’acquirente viene definito come debitore accollante.

La banca, dal canto suo, può aderire o meno all’accollo. La mancata adesione all’accollo da parte della banca (come sicuramente avvenuto nel caso in esame) ha come conseguenza la rilevanza esclusivamente interna (ai rapporti tra accollato ed accollante) dell’accollo. L’accollo si definisce, in questo caso, anche interno.

Il debitore accollato (il venditore, nella fattispecie) conviene con il terzo accollante (l’acquirente) l’assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest’ultimo, sicché l’acquirente assolve il proprio obbligo adempiendo direttamente in veste di terzo (ovvero rimborsando le somme pagate al debitore accollato che ha adempiuto).

E’ evidente che nella situazione descritta è l’accollante che ha tutto l’interesse ad adempiere pagando le rate del mutuo, pena le successive azioni di pignoramento e di espropriazione dell’immobile acquistato.

Se ne conclude che l’unica opzione che resta all’acquirente debitore accollante, per evitare l’espropriazione, è la conversione del pignoramento (pagamento del debito e delle spese di procedura in unica soluzione) oppure ricercare con la banca una soluzione transattiva, (anche rateale) per il rimborso del debito nel frattempo accumulato.

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9 Agosto 2018 · Giorgio Martini

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