Pignoramento di un credito di imposta vantato dal debitore esattoriale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

In base alla normativa vigente il rischio di trattenuta del credito d’imposta da parte di AdE è concreto per importi a partire da cinquemila euro


DOMANDA

In merito al credito di imposta derivante da cessione ex articolo 121 DL 34/2020, è ipotizzabile il pignoramento da parte dell’AdE-Riscossione (presupposta la presenza di cartelle)? Faccio riferimento ad esempio al credito acquisito da professionisti e imprese in occasione di lavori con bonus fiscale (sconto in fattura). Sarò grato a chi potrà fornire una risposta.

RISPOSTA

L’articolo 48 bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce che Agenzia delle Entrate, prima di procedere al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (anche sotto forma di rimborso di un credito di imposta), è tenuta a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, è obbligata a non procedere al pagamento e a segnalare la circostanza all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Quindi il rischio concreto di trattenuta del credito d’imposta da parte della Agenzia delle Entrate (AdE) è concreto per importi a partire da cinquemila euro.

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27 Gennaio 2026