Pignoramento dello stipendio su cui già grava un prelievo giudiziale di natura alimentare

Pignoramento dello stipendio su cui già grava un prelievo giudiziale di natura alimentare


DOMANDA

Ho uno stipendio di circa mille e 600 euro, sul quale grava un pignoramento di 500 euro per il mantenimento di mio figlio: Mi è stato notificato un precetto da parte dell INPS per debiti contratti nel periodo in cui ero artigiano, al quale farà seguito sicuramente un pignoramento. La mia domanda è: avrò un doppio pignoramento o il prelievo dell’INPS verrà accodato?


RISPOSTA

Diciamo che il credito vantato dall’INPS sarebbe di natura esattoriale se il tentativo di riscossione coattiva fosse stato effettuato attraverso l’Agenzia delle Entrate Riscossione dopo l’emissione di una cartella di pagamento: tuttavia l’INPS, come nella fattispecie, può anche agire secondo le norme previste dall’articolo 543 del codice di procedura civile con notifica del precetto. La differenza non è di poco conto, posto che con Agenzia delle Entrate Riscossione il prelievo si sarebbe limitato ad un decimo della retribuzione mensile (in pratica 160 euro) calcolata al netto degli oneri fiscali e contributivi (articolo 72 ter del DPR 602/1973). Sia come sia, il credito preteso da INPS essendo di natura ordinaria, può coesistere con il pignoramento in corso per debiti di natura alimentare, con l’unica accortezza che la somma prelevata per i due pignoramenti concorrenti non deve superare la metà della busta paga netta, secondo quanto chiaramente stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile.


Concludendo: all’INPS toccherebbe un importo mensile di circa 320 euro (un quinto di 1.600 euro), ma essendo il 50% dello stipendio netto pari ad 800 euro, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrà accontentarsi di 300 euro, che sommati al concorrente prelievo di 500 euro, destinati al mantenimento del figlio del debitore, uguagliano, appunto, la metà della retribuzione netta percepita dal debitore stesso. Eventuali successivi pignoramenti per crediti insoddisfatti di qualsiasi natura saranno, invece, accodati fino a quando non si formerà ulteriore capienza nello stipendio, in seguito alla completa estinzione del debito azionato dall’INPS (oppure fino a quando suo figlio non diventerà maggiorenne ed economicamente autosufficiente).

22 Luglio 2020 - Ornella De Bellis


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