Pignoramento dello stipendio sospeso per cambio lavoro

Il titolo per il pignoramento continua a valere per il debito residuo: potrà opporsi all’eventuale futuro precetto se avrà motivi per farlo












Nel 2017 mi hanno pignorato il quinto dello stipendio dopo decreto ingiuntivo e precetto: nel 2018 cambio azienda e il pignoramento dello stipendio sulla nuova busta paga non c’è più, ad oggi agosto 2022 nessuno si è fatto vivo, adesso devono rimandare precetto nuovamente per ottenere il pignoramento? oppure devono rifare tutto dal principio cioè d.i e poi precetto? posso eventualmente oppormi al precetto?

Il titolo (per il pignoramento dello stipendio) continua a valere per il debito residuo: potrà opporsi proficuamente all’eventuale futuro precetto se avrà dei validi motivi per farlo, ad esempio, qualora si riuscisse a dimostrare che i conteggi relativi al debito residuale preteso con il nuovo precetto fossero errati.

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24 Agosto 2022 · Patrizio Oliva