Pignoramento dello stipendio per un marittimo che lavora ad intermittenza, ma sempre con lo stesso datore di lavoro

Se il datore di lavoro, il dipendente ed il contratto di lavoro non cambiano nel tempo, la trattenuta può essere applicata automaticamente












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Devo dare dei soldi all’agenzia delle Entrate e lavoro come Marittimo per una società Italiana la quale mi fa lavorare per due tre mesi poi quando sbarco non sono più un dipendente della
Società e poi imbarco nuovamente dopo qualche mese sempre per due tre mesi: laddove dovesse esserci un pignoramento dello stipendio vorrei sapere se trattandosi dell’agenzia delle entrate il
Limite è di 1/10 o di un 1/5 e se ogni volta che riprendo a lavorare l’agenzia delle entrate deve richiedere al datore di lavoro il pignoramento o se va in automatico

L’articolo 72 ter del DPR 602/1973, stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Per la riscossione coattiva dei debiti con l’Agenzia delle Entrate opera Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).

Se il datore di lavoro, il dipendente ed il contratto di lavoro applicato non cambiano nel tempo, la trattenuta può essere applicata automaticamente dopo il primo pignoramento.

In ogni caso non crediamo che, in un simile contesto, al creditore esattoriale convenga procedere con pignoramento dello stipendio.

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3 Aprile 2024 · Patrizio Oliva

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