Pignoramento dello stipendio dimissioni e nuovo datore di lavoro – Come funziona?

Con l’atto di precetto, il titolo esecutivo verrà notificato al nuovo datore di lavoro per l'applicazione della trattenuta stipendiale da pignoramento












A marzo 2018 dopo la notifica del precetto per quattro mesi mi è stato pignorato 1/5 dello stipendio: poi ho cambiato ditta e da allora tutto si è fermato. Ora vi chiedo: se il creditore vorrà procedere con il nuovo pignoramento presso l’attuale ditta dovrà notificarmi un nuovo decreto ingiuntivo, poi precetto ed infine la notifica del pignoramento presso l’attuale datore di lavoro?

Nell’esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notifica di tale decreto, ma è sufficiente che, con l’atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l’esecutorietà, indipendentemente dall’osservanza di prescrizioni formali (Corte di cassazione, sentenza 14730/2001 e articolo 654 del codice di procedura civile).

Pertanto, se il residuo del credito azionato non è stato coperto dal quinto del TFR maturato con il vecchio datore di lavoro, verrà notificato un nuovo atto di precetto al debitore.

A seguito dell’inadempimento rispetto a quanto richiesto nel nuovo atto di precetto, seguirà l’atto di pignoramento notificato al nuovo datore di lavoro.

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13 Maggio 2019 · Stefano Iambrenghi