Pignoramento di un credito di imposta vantato dal debitore esattoriale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

L'articolo 48 bis dpr 602/1973 impone la verifica di inadempienza del percettore prima di pagare un importo pari o superiore a 5 mila euro












In merito al credito di imposta derivante da cessione ex articolo 121 DL 34/2020, è ipotizzabile il pignoramento da parte dell’AdE-Riscossione (presupposta la presenza di cartelle)? Faccio riferimento ad esempio al credito acquisito da professionisti e imprese in occasione di lavori con bonus fiscale (sconto in fattura). Sarò grato a chi potrà fornire una risposta.

L’articolo 48 bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce che Agenzia delle Entrate, prima di procedere al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (anche sotto forma di rimborso di un credito di imposta, è tenuta a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, è obbligata a non procedere al pagamento e a segnalare la circostanza all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Quindi il rischio di pignoramento del credito d’imposta è concreto per importi a partire da cinquemila euro.

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27 Maggio 2021 · Paolo Rastelli