Pignoramento perpetuo del conto corrente da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione

Pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito, Pignoramento esattoriale conto corrente ex articolo 72 bis dpr 602/1973












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Mi è stato pignorato un conto corrente quasi due anni fa: le somme presenti sono state girate all’Agenzia delle Entrate riscossione entro il termine dei 60 giorni dalla notifica e dopo tre mesi dalla notifica, sul conto è arrivato un bonifico (Preciso che sul conto arrivano somme relative solo a fatture da me emesse, nessun stipendio, affitto, pensione o pagamenti calendarizzati né sono presenti titoli a scadenza).

La Banca trattiene la somma pervenuta sostenendo che è anch’essa pignorata. Due mesi dopo tale bonifico ottengo la rateizzazione di una parte del debito e pago la prima rata e, per la rimanente parte del debito, provvedo a regolarizzare tramite la “rottamazione”.

A seguito di mie sollecitazioni l’Agenzia delle Entrate Riscossione invia una lettera alla Banca comunicando la “non prosecuzione” e più precisamente “pertanto non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate”, (che in realtà era un’unica procedura).

A distanza di oltre un anno la Banca detiene la somma su un altro conto corrente e sostiene che è pignorata e a disposizione dell’Agenzia Entrate Riscossione. Come devo fare per rientrare in possesso dei miei soldi? Nel frattempo il conto a me intestato continua ad essere bloccato e mi addebitano le spese di tenuta. Grazie anticipatamente per la risposta.

Bisogna adattare alla fattispecie il contenuto dell’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 per comprendere la portata di tale (nefasta) norma: salvo che per i crediti pensionistici e fermi restando i limiti di pignoramento dello stipendio accreditato in conto corrente, sanciti dall’articolo 545 del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento del conto corrente del debitore può contenere, in luogo della citazione in tribunale per le conseguenti decisioni giudiziali, l’ordine alla banca di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Si tratta, in pratica, di un pignoramento perpetuo del conto corrente per cui la prima cosa che il debitore dovrebbe fare, senza colpo ferire, quando è stato sottoposto ad azione esecutiva tramite pignoramento del conto corrente ex articolo 72 bis del DPR 602/1973, è quello di chiudere il rapporto, dirigendo altrove eventuali successivi accrediti.

In più l’ordine alla banca è quello di versare le disponibilità che man mano si formano fino a concorrenza del credito per cui si procede. Ciò vuol dire che, per fermare lo stillicidio, il debito deve risultare estinto: ecco perchè la banca non potrà mai accontentarsi delle comunicazioni successive, ad opera di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) di semplice sospensione delle procedure.

In ADER sanno benissimo che per fermare la macchina infernale che loro stessi hanno messo in moto, è necessaria la comunicazione di estinzione del credito vantato con la notifica dell’atto di pignoramento ex articolo 72 bis del DPR 602/1973. Ma fanno a scaricabarile, cercando di scaricare la responsabilità dell’iniqua azione esecutiva sulle spalle del terzo pignorato, cioè la banca.

Se la banca fermasse la procedura quando il credito non è stato ancora integralmente estinto, rischierebbe di essere trascinata in tribunale dalla stessa ADER per inottemperanza di un ordine di legge e condannata al risarcimento danni, così come prevede il comma 2 dell’articolo 72 del citato DPR.

Concludendo, quando al debitore viene notificato un pignoramento del conto corrente ex articolo 72 bis del DPR 60271973, ed il saldo non copre l’importo del credito azionato, l’unica è levare subito le tende, chiudere quel conto e aprirne uno altrove.

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12 Maggio 2020 · Paolo Rastelli

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