Pignoramento conto corrente, cosa succede ai bonifici successivi?

I bonifici in entrata alla data del pignoramento saranno soggetti ad un diverso regime giuridico in ragione della natura del soggetto disponente.


DOMANDA

Vorrei sapere dopo che è stato bloccato il conto corrente a seguito di pignoramento presso terzi, i successivi bonifici ricevuti sul conto pignorato verranno respinti oppure verranno anch’essi bloccati e assoggettati ad espropriazione.


RISPOSTA

I bonifici in entrata alla data del pignoramento saranno soggetti ad un diverso regime giuridico in ragione della natura del soggetto disponente.
Se chi dispone l’accredito non è il datore di lavoro presso il quale il debitore sottoposto ad azione esecutiva svolge attività da lavoratore dipendente, le somme accreditate verranno contabilizzate in conto corrente e prelevate fino a concorrenza della somma indicata in precetto aumentata della metà (pignoramento ordinario) oppure fino a concorrenza del credito per cui si procede (nel caso di pignoramento esattoriale).
Se, invece, il soggetto disponente è proprio il datore di lavoro presso il quale il debitore sottoposto ad azione esecutiva svolge attività da dipendente, allora, lo stipendio accreditato nel breve periodo che intercorre fra la notifica del pignoramento del conto corrente intestato al debitore sottoposto ad azione esecutiva e il prelievo del salso disponibile disposto dalla banca, non potrebbe essere toccato.
Il creditore, infatti, per ottenere un prelievo dallo stipendio accreditato dopo la notifica del pignoramento alla banca, dovrebbe procedere con un’azione esecutiva, presso il datore di lavoro del debitore sottoposto ad azione esecutiva, finalizzata ad ottenere il 20% di quanto al debitore viene corrisposto come retribuzione mensile.
Tuttavia, è bene precisare che, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento contenente l’intimazione a non disporre del credito, la banca è obbligata per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato quanto giacente in conto corrente almeno fino a concorrenza della somma indicata in precetto aumentata della metà (pignoramento ordinario) oppure fino a concorrenza del credito per cui si procede (nel caso di pignoramento esattoriale), assumendo su di sé gli obblighi propri del custode e senza nulla poter opporre o far valere.
Sarà il debitore esecutato che, con il supporto tecnico (e indispensabile) di un avvocato, dovrà ricorrere al giudice delle esecuzioni presso il Tribunale territorialmente competente per vedersi riconosciuto il diritto di continuare a disporre dell’intero importo stipendiale eventualmente accreditato in data coincidente con quella di notifica del pignoramento.


6 Febbraio 2021 - Simone di Saintjust


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