Pignoramento di una carta prepagata in corso di una trattenuta di accantonamento dello stipendio

Dall'ultimo stipendio accreditato in conto corrente il debitore può prelevare fino a tre volte il valore massimo dell'assegno sociale (1600 euro circa)


DOMANDA

E’ possibile il pignoramento della carta prepagata con codice iban dove mi viene accreditato solo ed esclusivamente lo stipendio e l’assegno unico? Intanto è già stato comunicato all’azienda di trattenere il quinto dello stipendio in attesa di udienza in tribunale fissata per marzo 2025. Una famiglia monoreddito può essere privata del diritto di vivere? Grazie in anticipo


RISPOSTA

Sì, è possibile il pignoramento del conto corrente con alcune limitazioni dettate dall’articolo 545 del codice di procedura civile: il debitore inadempiente sottoposto a pignoramento del conto corrente o della carta prepagata (dotata di IBAN) su cui viene accreditato lo stipendio, può, rivolgendosi ad un funzionario dell’Istituto che ha emesso la carta, chiedere di prelevare un importo pari a tre volte il valore massimo dell’assegno sociale per un singolo non coniugato (circa mille e seicento euro) se la data di notifica del pignoramento è posteriore all’accredito dello stipendio. Se, invece, la data di notifica del pignoramento è anteriore all’accredito dello stipendio, il giudice delegato nell’udienza relativa all’assegnazione del saldo di conto corrente potrebbe assegnare al creditore procedente il medesimo importo che quest’ultimo otterrebbe se avesse già pignorato lo stipendio presso il datore di lavoro. Nel caso specifico, essendo in corso già un accantonamento, la trattenuta dovrebbe essere nulla ipotizzando i due crediti azionati della medesima natura, ma solo in seguito al ricorso al giudice dell’esecuzione che verrebbe, così, edotto sull’esistenza di un pignoramento già in corso sullo stipendio, anche se solo in fase di accantonamento fino a marzo 2025 quando ci sarà l’udienza e la decisione del giudice sull’importo da trattenere sullo stipendio. In pratica, sull’ultimo stipendio accreditato sul conto corrente pignorato, sarà sempre possibile prelevare – rivolgendosi alla banca e invocando l’applicazione di quanto disposto all’articolo 545 del codice di procedura civile – circa 1600 euro. Naturalmente, stiamo ipotizzando il pignoramento azionato da un creditore diverso di quello che ha già notificato il pignoramento dello stipendio al datore di lavoro. Se il creditore che pignora il conto corrente fosse il medesimo che ha già azionato il pignoramento dello stipendio (sebbene in attesa di assegnazione a marzo 2025) potrebbe configurarsi l’abuso del processo esecutivo. Infatti la condotta del creditore che raddoppia le azioni esecutive nei confronti dello stesso debitore con il solo effetto di aggravare i costi della procedura è illecita , anche sul piano deontologico. Di solito lo stesso creditore può legittimamente pignora prima il conto corrente e, solo successivamente all’assegnazione del saldo, si rivolge al datore di lavoro per il pignoramento della busta paga del debitore inadempiente al solo fine di soddisfare l’eventuale credito residuo.

L’Assegno Universale Unico accreditato (AUU) non è pignorabile in fase di accantonamento e successivo pignoramento dello stipendio, ma una volta confluito sul conto corrente (essendo assimilabile ad un risparmio e non facendo parte dello stipendio base) potrebbe essere destinato al creditore (dipende dalle interpretazioni e dalle regole stabilite dal Presidente dello specifico Tribunale).

Per questo motivo, in caso di pignoramento del conto corrente prima del marzo 2025 si consiglia di ricorrere al giudice dell’esecuzione (con il supporto di un avvocato) facendogli presente che sullo stipendio accreditato in conto corrente insiste già un pignoramento (sebbene in fase di accantonamento in attesa dell’udienza giudiziale del marzo 2025) per crediti della medesima natura di quelli azionati con il pignoramento del conto corrente.

Almeno si suggerisce, in caso di pignoramento del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio, di dotarsi immediatamente di altra carta prepagata con IBAN, comunicando al datore di lavoro le nuove coordinate su cui trasferire l’importo della busta paga.

Siamo ormai a dicembre 2024 e la situazione non mi sembra così drammatica come viene descritta nel quesito: infatti, qualora venisse notificato un eventuale pignoramento del conto corrente a gennaio, il prelievo di circa 1600 euro dovrebbe consentire di tirare avanti fino a febbraio, quando verrà accreditato lo stipendio (decurtato del solo accantonamento applicato dal datore di lavoro) su una nuova carta prepagata (avendo provveduto a comunicare immediatamente, all’azienda, le nuove coordinate bancarie, conformemente a quanto già suggerito).


18 Dicembre 2024 - Patrizio Oliva

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