Pignoramento dello stipendio da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione – Mi confermate che se lo stipendio non supera i 2500 Euro il limite è di un 1/10?

Pignoramento stipendio












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Per quanto riguarda il pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione mi confermate che se lo stipendio è entro i 2500 Euro è di un 1/10 il limite? E in caso mi dovessi licenziare. Il TFR sarebbe pignorato sempre nei limiti di 1/10?

L’articolo 72 ter del dpr 602/1973 afferma che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2 mila e 500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a 5 mila euro.

Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l’Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tuttavia, il dpr 600/1973 si occupa di disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (imposte che sono di competenza statale). Dunque, possiamo confermare il limite di 1/10 se, e solo se, l’ADER agisce per crediti riconducibili all’omesso, o insufficiente, versamento di imposte sul reddito.

Infine, se il pignoramento è in corso e lei si licenzia, il datore di lavoro è tenuto a prelevare e trattenere un decimo dell’importo spettante come Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

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25 Giugno 2018 · Giorgio Valli

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