Pignoramento dello stipendio da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione – Quanto mi possono prelevare dalla busta paga?












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Ho un debito per più di 200 mila euro con il fisco: mi trovo senza lavoro e senza soldi e volevo sapere se è vero che l’Agenzia delle Entrate Riscossione in qualsiasi caso potrà al massimo pignorarmi un decimo dello stipendio (non credo che troverò un lavoro da più di 2500 euro) e se un giorno il limite dovesse cambiare. Per me il limite resterebbe sempre di un decimo? ho sentito di gente a cui il pignoramento è rimasto uguale perché notificato prima del cambio del limite.

L’articolo 72 ter del DPR 602/1973 stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2 mila e 500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a cinquemila euro.

Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Questa norma è in vigore dal 3 dicembre 2016: quando fu introdotta è stato stabilito, in via transitoria, che sarebbero stati sottoposti alla nuova regola solo i pignoramenti non ancora definiti dal giudice alla data di entrata in vigore dell’articolo 72 ter.

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1 Settembre 2019 · Loredana Pavolini

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