Pignoramento presso terzi – Cosa fare in caso di offerta di un acconto del debitore sulla somma precettata

Pignoramento presso terzi












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Sto riscuotendo attraverso il pignoramento presso terzi la cifra di circa 23 mila euro da un privato: il pignorato avrebbe a disposizione circa 10 mila euro e vorrebbe darmeli per accorciare i tempi di restituzione del credito a me dovuto.

Posso accettare questi 10 mila euro per ridurre il debito? Se si come devo muovermi? Ci tengo a precisare che non ci sarà né un saldo a stralcio ne la chiusura del debito.

E’ consigliabile come operazione o rischio poi di creare problemi che mi possono bloccare l’esecuzione del pignoramento?

Se l’azione esecutiva è già stata avviata, per non complicare la procedura e rischiare una dilazione indefinita dei tempi di pignoramento, le conviene attendere il perfezionamento dell’iter.

Altrimenti, il creditore deve rinunciare agli atti, ex articolo 629 del codice di procedura civile, accettare la somma offerta dal debitore e procedere con un nuovo precetto per ottenere il dovuto al netto di quanto anticipato. Il creditore che abbia rinunciato agli atti, infatti, può ugualmente avvalersi del medesimo titolo per promuovere un’altra azione esecutiva.

Tuttavia, secondo l’interpretazione di alcuni tribunali, l’estinzione del processo esecutivo obbliga il creditore procedente a procurarsi un nuovo titolo esecutivo. Dunque, è bene consultare un avvocato per capire se e come muoversi e valutare l’aggravio eventuale di spese per avviare una nuova azione esecutiva.

In alternativa, per venire incontro alle esigenze del debitore e contemperare l’interesse del creditore ad abbreviare i tempi di rimborso, una volta che il pignoramento verso terzi abbia prodotto l’abbattimento dell’importo assegnato, tale da residuare una somma pari ai diecimila euro oggi offerti, il creditore potrà pensare ad accettare la somma ed estinguere l’azione esecutiva.

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22 Novembre 2019 · Giorgio Martini

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