Pignorabile l’indennità di disoccupazione percepita dal debitore?

E' pignorabile l'indennità di disoccupazione percepita dal debitore e dalla di lui coniuge?












E’ pignorabile l’indennità di disoccupazione percepita dal debitore e dalla di lui coniuge?

L’indennità di disoccupazione, secondo quanto stabilito dalla Consulta (sentenza 85/2015) ha natura previdenziale, dal momento che l’articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Ora, l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile.

Attualmente, l’importo dell’assegno sociale è pari a 448 euro: pertanto la sola parte dell’indennità di disoccupazione che eccede i 672 euro (importo dell’assegno sociale aumentato della metà) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti ordinari ed esattoriali nonché nella misura stabilita dal Presidente del Tribunale per crediti alimentari.

La pignorabilità della retribuzione percepita dal coniuge del debitore (sia essa stipendio, pensione o indennità di disoccupazione) dipende solo da eventuali fideiussioni prestate a favore del coniuge debitore.

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31 Marzo 2018 · Ludmilla Karadzic