Pignoramento dello stipendio stipendio già gravato da trattenuta coattiva – Ulteriori considerazioni

I tempi per perfezionare un accordo con il creditore, non dovrebbero discostarsi eccessivamente da quelli necessari per il pronunciamento giudiziale


DOMANDA

In riferimento a questa discussione, ho capito che non possono pignorare lo stipendio due volte, e che devono attendere estinzione del primo, ma possono comunque andare avanti con il decreto e devo aspettare udienza del giudice?


RISPOSTA

Il creditore poiché è già beneficiario di un pignoramento dello stipendio del medesimo debitore, per debiti della medesima natura, potrebbe decidere di non notificare l'atto al datore di lavoro dello e procedere avviando il pignoramento di altri beni del debitore, ad esempio, il conto corrente su cui affluisce l'accredito stipendiale: per quanto attiene l'accantonamento da parte del datore di lavoro in attesa dell'udienza giudiziale di assegnazione, va detto che nei casi dubbi, attinenti, ad esempio, la classificazione del debito fra il tipo ordinario, esattoriale o alimentare, il datore di lavoro dovrà necessariamente accantonare ed attendere le indicazioni del giudice.


15 Marzo 2023 - Giorgio Martini


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