Pignoramenti concorrenti dello stipendio per crediti esattoriali

Pignoramento stipendio












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Dal mese di maggio 2013 sto pagando Equitalia che mi ha pignorato lo stipendio di 1/10 (io non supero 2500 euro di stipendio) con un atto di pignoramento crediti verso terzi. Ora mi è arrivato un’altro pignoramento da parte della So.g.e.t. spa (crediti verso terzi ex art.72 bis e D.P.R.602/1973) la quale si occupa di tributi locali. Possono procedere con un’altro 1/10 di stipendio? Esiste una legge che mi tuteli un minimo? Mi devo rivolgere ad un legale?

L’agente della riscossione (Equitalia o un concessionario per gli enti locali della PA) opera, per quanto attiene il pignoramento dello stipendio del debitore, nei limiti dell’articolo 72 ter del dpr 602/73, fermo restando quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

In base al dpr 603/73, le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro; resta ferma la misura del 20%, se le somme dovute a titolo di stipendio superano i cinquemila euro.

In base all’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni.

Ne consegue che la So.g.e.t. potrà pignorarle un altro decimo, dopodiché nessun concessionario della riscossione che agisca per l’Agenzia delle entrate o per un ente locale, potrà più toccarle lo stipendio fino a quando non ci sarà ulteriore capienza conseguente all’avvenuto rimborso di uno dei due crediti relativi ai pignoramenti in corso.

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9 Maggio 2015 · Simone di Saintjust

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