Pignoramenti concorrenti per debiti di natura diversa






Avendo dei debiti sia con dei privati che con il comune e con lo stato per tributi ma non con Equitalia

1) vorrei sapere in caso di pignoramento nel caso dovessero concorrere più pignoramenti ad esempio con un privato e poi con il comune oppure per tributi dello stato non pagati quanti quinti mi posso pignorare. Non riesco a capire se e solo 1/5 al primo che arriva e il resto si accodano oppure se c’e una regola diversa.

2) vorrei anche delucidazioni su una sentenza emessa da un giudice delle esecuzioni di verona il 23/01/2012 che non ha permesso ad Equitalia di pignorare in quanto il soggetto aveva gia un pignoramento del quinto in atto.

Per comprendere come funzionano i pignoramenti concorrenti sullo stesso stipendio o pensione, bisogna innanzitutto raggruppare i debiti in categorie secondo la loro natura.

Possiamo considerare i debiti di natura ordinaria, ovvero quelli assunti con banche, finanziarie e privati.

Poi ci sono i debiti di natura esattoriale, cioè quelli contratti con la Pubblica Amministrazione (Comuni, Regioni, Agenzia delle entrate, INPS) per la riscossione dei quali agisce Equitalia o il concessionario locale.

Infine, abbiamo i debiti di natura alimentare: assegni di mantenimento dovuti al coniuge separato, al coniuge divorziato e ai figli.

Per debiti della stessa natura può insistere sullo stesso stipendio un prelievo massimo del 20%.

In pratica, se Equitalia ha in precedenza chiesto al datore di lavoro ed ottenuto il pignoramento dello stipendio nella misura del 10% e successivamente promuove azione esecutiva verso lo stesso debitore un concessionario della riscossione locale per escutere la TASI non versata, il secondo creditore procedente può ottenere solo un altro 10% dello stipendio.

Se Equitalia aveva in precedenza ottenuto il pignoramento dello stipendio nella misura del 20% e successivamente promuove azione esecutiva verso lo stesso debitore un concessionario della riscossione locale per escutere la TASI non versata, il secondo creditore procedente deve attendere che sia stato portato a termine il rimborso del debito per cui agisce Equitalia.

Per debiti di natura esattoriale, tuttavia, la richiesta di prelievo viene inoltrata direttamente al datore di lavoro senza alcuna preventiva verifica da parte del giudice e senza sentire il datore di lavoro circa eventuali altri prelievi in corso.

Sicchè, l’unico modo per ottenere il rispetto delle regole appena esposte, quando due creditori concorrenti per debiti di natura esattoriale chiedono al medesimo datore di lavoro di pignorare complessivamente una quota dello stipendio o della pensione maggiore del 20%, è quello di rivolgersi al giudice delle esecuzioni del Tribunale territorialmente competente.

9 Novembre 2015 · Tullio Solinas


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