Pignorabilità dei buoni fruttiferi postali e codice postale e delle comunicazioni
Nel 1995 la Corte Costituzionale, con sentenza numero 508, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 175 del DPR 156/73.
Questo è il testo originale del codice postale e delle comunicazioni (DPR 29 marzo 1973, numero 156) Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Libro III Dei servizi di bancoposta Capo VI – Buoni Postali Fruttiferi
articolo 175. Insequestrabilità ed impignorabilità dei buoni postali fruttiferi. I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili, né pignorabili, tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.
Perché voi sostenete che al contrario i BFP sono pignorabili?
Nel 1995 la Corte Costituzionale, con sentenza numero 508, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del primo comma dell’articolo 175 del DPR 156/73.
Inoltre, il Dlgs 284/1999 ha disposto l’abrogazione delle disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del DPR 156/73 a partire dai decreti di successiva emissione.
Solo i BPF in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.
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13 Maggio 2015 · Ludmilla Karadzic