Rischio il pignoramento della pensione d’invalidità per un prestito non rimborsato?





La pensione di invalidità è impignorabile presso l’INPS in quanto ha natura di sussidio





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Sono titolare di pensione d’invalidità al 100%, di cui 700 euro per contributi e 280 assegno d’invalidità, per un totale di circa 980 euro mensili più tredicesima.

Non godo di quattordicesima perchè ho 58 anni.

Da due mesi non pago la rata di un prestito di 12 mila euro e una per carta di credito non per mia volontà ma perch* ho scelto di aiutare un mio figlio che ha grossi problemi.

Fino a tre mesi fa avevo una Poste Pay evolution dove facevo versare la mia pensione, ma l’ho tolta per evitare prelievi da parte della finanziaria in previsione dei futuri pignoramenti eventuali.

Giusto ieri mi è arrivata una comunicazione dall’Inps dove mi dicono che la pensione andrà aumentata di circa 55 euro a causa di errate trattenute che loro mi avevano effettuato sinora.

Quindi la nuova pensione sarà superiore di circa 20 e passa euro ai mille canonici.

Finora ho avuto numerosi solleciti da parte di società di recupero crediti ma ancora non sono stato contattato da alcun avvocato.
Volevo gentilmente chiedervi :

Riuscirò ancora a prelevare allo sportello postale la pensione?

Dato che nel mese di agosto avrò un extra di 740 euro per spese mediche sostenute detraibili e finirò addirittura a 1700 e rotti, potrò prelevare pensione e resto tutto in contanti?

Ho un libretto postale online (senza cartaceo) che al momento è vuoto, nel caso non mi pagassero in contanti potrei chiedere che la pensioncina mi venga pagata lì, ma poi? Potrebbero prendere pensione ed altro se sul libretto mi rimanessero anche altri soldi con il tempo?

Vi ringrazio molto

La pensione di invalidità è impignorabile presso l’INPS in quanto ha natura di sussidio: il conto corrente o il libretto postale su cui viene accreditata esclusivamente la pensione di importo superiore a 999 euro (che, com’è noto, non può essere pagata in contanti), può essere pignorato, ma, in caso di pignoramento, al debitore intestatario è sempre concesso, ex articolo 545 del codice di procedura civile, il prelievo di importo pari a quello della pensione accreditata fino ad una cifra pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (in pratica circa 1380 euro).

Tuttavia, per evitare di essere obbligati a presentare ricorso al giudice dell’esecuzione (serve un avvocato) in caso di pignoramento del libretto postale (o del conto corrente) intestato al pensionato inadempiente da parte della finanziaria creditrice insoddisfatta, qualora gli addetti all’ufficio postale ignorassero la normativa vigente (il che accade spesso), conviene prelevare in contanti l’importo accreditato dall’INPS appena possibile (come si dice, ancora caldo di bonifico) oppure trasferirlo immediatamente su un conto corrente intestato a persona di fiducia.

STOPPISH

3 Luglio 2021 · Giorgio Martini

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