Pensione di reversibilità e ripartizione fra la vedova e il coniuge divorziato

Pensione reversibilità e indiretta, separazione personale dei coniugi e divorzio












Volevo sapere quali sono le condizioni per avere la pensione di reversibilità del coniuge divorziato, tenendo conto che il coniuge si e risposato dopo il divorzio.

Dopo il divorzio non ho percepito assegno di mantenimento ma se ho capito bene è possibile chiederlo anche dopo. Ho una figlia studente di 21 anni.

In pratica, la legge (903/1965, art. 22) non richiede (a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, etc), quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato.

Il suo unico problema è rappresentato dal fatto che non le è stato riconosciuto l’assegno divorzile, probabilmente perché non versava in uno stato di bisogno al momento del divorzio. Tuttavia, nella legge citata, la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.

Conformemente a quanto è stato riconosciuto dalle sentenze della Corte di cassazione 23102/14 e 9649/15.

Dunque, non le resta che contattare un buon avvocato per affermare il suo diritto ad una quota della pensione di reversibilità in qualità di coniuge divorziato del defunto titolare del trattamento pensionistico.

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12 Agosto 2015 · Ornella De Bellis