Sono separato con addebito alla moglie, moglie straniera separazione giudiziale più di 10 anni fa. Vorrei sapere come posso fare per garantirle in caso di mia morte la reversibilità della mia pensione. oppure annullare la sentenza di separazione fatta molti anni fa?
La Corte di Cassazione (sentenza 9649/2015) ha evidenziato che la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.
Ne discende che anche il coniuge separato, per colpa o con addebito, ha diritto alla pensione di reversibilità come peraltro sancito dall’articolo 22 della legge 903/1965, che prevede quale unico requisito per la reversibilità, la sussistenza del rapporto coniugale con il pensionato defunto.
Per finire, dunque, la reversibilità è già garantita, nella situazione attualmente riportata, al coniuge separato per colpa.
6 Marzo 2019 · Marzia Ciunfrini
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