Pedaggio autostradale non pagato in Ungheria – Riscossione affidata a società di recupero crediti inglese

Lei ha utilizzato dei servizi autostradali senza titolo: per due ore o per un solo minuto, in punta di diritto, non fa alcuna differenza.












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Volevo delle delucidazioni legali in merito al fatto che descrivo di seguito: a giugno scorso mi sono recato in Ungheria con la mia auto e ho acquistato in anticipo, via internet, la relativa vignetta per l’utilizzo dell’autostrada per un periodo di 15 giorni. Premesso che nei primi 100 km circa del tratto autostradale in territorio ungherese non ci sono stazioni di servizio dove acquistare vignette autostradali, per questioni di traffico che non ho trovato, sono entrato in Ungheria alle 22.00 circa della sera prima del giorno di inizio validità della vignetta (che iniziava quindi alle 00.01). In quel momento i sensori dell’autostrada mi hanno fotografato.

Circa 30 giorni dopo mi vedo recapitare una avviso di contravvenzione di 88 euro (50 euro di multa + 38 euro di spese amministrative!!) in lingua italiana con scadenza dopo 30 giorni. Sulla busta era apposto il timbro della società di recupero crediti EPC ma la lettera riportava quale intestazione NUSZ che è la società autostradale ungherese. Invio prontamente una email alla NUSZ per chiedere perchè dovevo pagare una multa così alta dato che avevo utilizzato l’autostrada solo 2 ore fuori copertura della vignetta e che la NUSZ sapeva in anticipo dell’acquisto da parte mia della vignetta in quanto acquisto fatto via internet e poi perchè dovevo pagare 38 euro di spese amministrative probabilmente dovuti alla traduzione non richiesta in quanto non necessaria. Dopo circa una settimana la NUSZ mi rispondeva che dovevo inviargli gli estremi della targa per verificare la mia istanza. Lo stesso giorno inviavo la risposta. Dopo una settimana, non ricevendo riscontri, inviavo nuovamente la email con la targa. A quel punto NUSZ mi rispondeva elencandomi gli articoli di legge che regolano l’utilizzo dell’autostrada in Ungheria e che comunque avrei dovuto rivolgermi alla EPC per ricorsi.

Ormai però era scaduto il termine dell’avviso. Mi decido quindi, stanco, a pagare. Mi collego al sito di EPC e faccio il pagamento via Carta di credito.

Il giorno dopo, coincidenza, mi viene recapitata una nuova lettera con busta di EPC ma intestata da NUSZ che mi dice che, siccome non avevo pagato la multa nei tempi mi veniva intimato di pagare 270 Euro (270!!) di cui 200 di multa + 70 di spese amministrative. In sostanza questo secondo avviso veniva notificato (data sulla lettera) 9 giorni dopo la scadenza del primo avviso. Io ho pagato quest’ultimo 15 giorni dopo la scadenza.

Volevo cortesemente sapere se è possibile vedersi somministrata una sovrattassa del 300% per aver pagato 15 giorni dopo la scadenza (considerando che sul primo avviso c’era scritto che per pagamenti fatti entro 30 giorni la sovrattassa era di 60 euro), se effettivamente devo pagare delle spese amministrative pari al 100% in più e quindi pagare la traduzione degli avvisi inviatemi, e se, con il fatto che ho già pagato l’importo del primo avviso sono tenuto, secondo i fatti descritti (a seguito quindi dei ritardi con cui mi hanno risposto alle mie prime istanze) a pagare anche il secondo avviso.

Chiedo anche, in caso di contenzioso, quale giudice interviene dato che si tratta di dispute internazionali visto che la società EPC è, pare, inglese e che non riconosco quale soggetto autorizzato a trattare la mia questione in quanto le lettere ricevute sono state emesse da NUSZ (ungherese) e che accordi internazionali ci sono con l’Italia che li autorizza a prelevare i miei dati personali.

Lei ha utilizzato dei servizi autostradali senza titolo: per due ore o per un solo minuto, in punta di diritto, non fa alcuna differenza.

Non si tratta di una multa, ma della pretesa relativa ad un credito, legittimo, esigibile e documentato, per il cui recupero stragiudiziale il gestore delle autostrade ungheresi NUSZ si è affidato alla inglese EPC. Naturalmente, al costo dell’importo, dovuto e non pagato, si aggiungono le spese di notifica ed il corrispettivo per l’intervento della EPC, resosi necessario a seguito di un comportamento indiscutibilmente elusivo di un fruitore di servizi autostradali ungheresi.

Dal punto di vista legale, va poi chiarito che:

  1. Il termine per il pagamento, che avrebbe comportato la composizione bonaria del contenzioso, è stato fissato in 30 giorni: anche in questo caso, rinviare il pagamento, seppur di un solo giorno, rispetto al periodo concesso, equivale a rifiutare l’offerta.
  2. Se l’ingiunzione di pagamento è destinata ad un cittadino italiano, la traduzione è obbligatoria, in base alle regole fissate a Bruxelles per le controversie transfrontaliere civili nell’Unione europea.
  3. Il gestore delle autostrade ungheresi, per il recupero del credito, può affidarsi a chi meglio crede, purché la società che riceve l’incarico operi secondo le norme di diritto comunitario.

Se adesso vuole chiudere la questione può pagare ad EPC l’importo di 232 euro equivalente alla nuova richiesta di 270 euro, a cui va sottratto l’anticipo di 38 euro già versato. Se, invece, intende contestare l’esosità delle spese addebitate per il ritardato pagamento, non resta altro da fare che contattare uno studio legale ungherese a cui conferire il mandato di citare NUSZ ed EPC per pratiche scorrette nell’attività di recupero crediti transfrontaliera. Non saprei dire quante probabilità di successo possa avere un simile ricorso.

Il prossimo passo del creditore sarà il passaggio dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale, con la notifica di un titolo esecutivo europeo.

Si tratta di un certificato che accompagna una decisione giudiziaria nazionale e ne consente l’esecuzione in un altro Stato membro. Vale, fra l’altro, per la riscossione coattiva del credito non contestato quando il giudice nazionale, su ricorso di EPC e NUSZ, avrà deciso che l’importo in questione (gravato da ulteriori spese legali ed interessi moratori) è dovuto.

Anche nella fase giudiziale avrà, eventualmente, modo di far valere le sue ragioni, contestando l’importo ingiunto attraverso l’assistenza legale di professionisti ungheresi dopo la citazione che le verrà notificata, persistendo l’inadempienza, da un Tribunale ungherese.

L’alternativa ad adempiere la seconda pretesa di EPC (integrando il primo pagamento già effettuato, seppur fuori termine) è quella di lasciare le cose come stanno, con la consapevolezza che, se le andasse male, si potrebbe ritrovare a dover corrispondere qualche migliaio di euro attraverso il pignoramento del conto corrente oppure, a rate, con il 20% mensile del suo stipendio (o pensione).

Io personalmente, al posto suo, correrei questo rischio.

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11 Settembre 2015 · Simone di Saintjust

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