Trasferimento di residenza presso la consuocera – Due consuocere sono fra loro affini o estranee?

La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge: pertanto fra consuocere non sussiste alcun vincolo di affinità


DOMANDA

Vorrei sapere se il cambio di residenza presso l’abitazione della consuocera che mi ospiterebbe a titolo gratuito per un periodo lungo per poter svolgere terapie nel suo comune, determinerebbe l’appartenenza al suo nucleo familiare (è vedova e vive sola) e se i nostri due redditi (piccole pensioni) cumulerebbero. Al comune mi hanno detto che risulterei “convivente in famiglia”, stante il vincolo di parentela, altri mi hanno detto che tra consuocere non esiste vincolo né di parentela né di affinità. Grazie


RISPOSTA

La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge: pertanto fra consuocere non sussiste alcun vincolo di affinità (si tratta di due persone fra loro estranee). Al Comune interpellato errano se asseriscono l’esistenza di un vincolo di affinità fra consuocere: in ogni caso l’opzione di assenza del vincolo di affinità nella dichiarazione di trasferimento di residenza va indicata e sottoscritta dal soggetto che trasferisce la residenza (non dall’addetto all’anagrafe). Se proprio si ha bisogno di aiuto nella compilazione del modulo, per evitare complicazioni, invece di riferire che il soggetto già residente e quello in procinto di trasferire la propria residenza sono consuocere, basterà affermare che soggetto già residente e soggetto, che si accinge a trasferire la propria residenza nella medesima unità abitativa in cui già risiede il primo, sono estranei.
Insomma, nel modulo di dichiarazione di residenza va indicato che con i componenti della famiglia anagrafica già residente nell’unità abitativa non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.
La persona già residente dovrà confermare, sottoscrivendo un modulo ad hoc (modulo C) che sarà allegato alla dichiarazione di trasferimento di residenza, l’assenza di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi con il nuovo convivente, sottoscrivendo l’assenso alla costituzione di una nuova famiglia anagrafica, distinta dalla propria, presso l’unità abitativa che egli occupa.
Il che determinerà, da parte dell’ufficiale di anagrafe, la costituzione di due famiglie anagrafiche distinte (e due diversi nuclei familiari) conviventi al medesimo indirizzo.
Ne deriva che, ai fini ISEE, redditi percepiti e patrimoni detenuti dalle due consuocere non verranno cumulati.


10 Aprile 2021 - Genny Manfredi


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