Pagamento parziale prima della notifica dell'atto di precetto
Nel caso in cui si paga parzialmente l'importo prima della notifica dell'atto di precetto (si parla di un giorno prima), vorrei sapere cosa succede: il creditore può procedere all'esecuzione direttamente per la parte restante o deve di nuovo notificare il precetto? In secondo luogo se l'importo viene contestato, cioè si ritiene che l'importo parziale versato sia quello da corrispondere, occorre fare una opposizione all'esecuzione o al precetto? E con l'opposizione si blocca l'eventuale pignoramento del conto corrente o stipendio? Ultima domanda, se nel frattempo si chiede un prestito ed è stato disposto il pignoramento del c/c i soldi pervenuti sul conto a seguito del prestito vengono automaticamente pignorati? ...
Contenuto del precetto e decreto legge 83/2015
In agosto 2015 ho ricevuto un pignoramento presso terzi preceduto da, un allora regolare, precetto. Qualche giorno fa mi è stato notificato un pignoramento immobiliare senza nessun precetto. Sono a conoscenza del fatto che il creditore può procedere senza notificare un nuovo precetto tuttavia il decreto legge 83/2015 modifica il contenuto dell'atto di precetto aggiungendo un ulteriore avvertimento: la mancanza di questo avvertimento invalida il precetto. Questa norma e entrata in vigore dal 21 agosto 2015 ossia dopo la notifica del precetto. Volevo sapere se non essendo più un precetto valido è possibile invalidare il pignoramento immobiliare. ...
Pignoramento » Il precetto non deve essere rinnovato per più procedure di esecuzione forzata
Qualora fosse in atto più di un pignoramento, il creditore può utilizzare lo stesso precetto fino a che ha ottenuto il risanamento del debito: se non sono scaduti i 90 giorni, infatti, il precetto in rinnovazione è un atto che non ha alcuna utilità. Come chiarito in diversi interventi sul blog, l'atto di precetto è un documento che il creditore deve notificare al debitore prima di iniziare una procedura di esecuzione forzata, come ad esempio, un pignoramento. Qualora il creditore intenda, pertanto, procedere ad un pignoramento mobiliare, immobiliare, o effettuare un pignoramento presso terzi, deve sempre provvedere prima a far pervenire, alla residenza del debitore, il cosiddetto di precetto. Ma, d'ora in poi, è stato sancito lo stop alle notifiche di più atti di precetto. Il creditore che voglia intraprendere un'esecuzione forzata, infatti, può restare coperto dalla notifica del primo precetto per poter effettuare più pignoramenti, fino a quando il ...