Ordine diretto di pagamento all’INPS ex articolo 156 del codice civile – Come farà il mio coniuge separato a sopravvivere?

Assegno mantenimento - versamento diretto, pignoramento pensione












Mi sono separata da mio marito e il giudice nel mese di dicembre 2017 ha stabilito 60 euro per il mantenimento familiare, che deve essere prelevato forzatamente dalla sua pensione ex articolo 156 del codice civile.

Premetto che mio marito percepisce una pensione di 1270 euro ed è soggetto ad una trattenuta per un pignoramento di 125.00 euro da parte dell’INPS.

L’INPS, dopo mesi di solleciti mi dice che a maggio provvederà a pagare ciò che ha deciso il giudice della separazione. Premetto che l’INPS non ha trattenuto alcuna somma da dicembre riguardo la decisione del giudice.

Come faranno a darmi gli arretrati che si sono cumulati in questi mesi. dato che non hanno trattenuto nessuna somma e dato che mio marito rimarrebbe con soli 500 euro per vivere?

Sembrerebbe toccante la domanda se fosse posta dal coniuge beneficiario del provvedimento, anche se qualche maligno potrebbe pensare che la preoccupazione sarebbe finalizzata solo ad assicurasi che la gallina dalle uova d’oro possa restare in vita.

Dal nick dell’autore sembrerebbe, invece, che a porre la domanda sia il coniuge obbligato, forse per avere lumi circa il destino (amaro) che l’attende.

La legge non pone alcun limite all’importo relativo all’ordine diretto di pagamento ex articolo 156 del codice civile: non vale l’impignorabilità del minimo vitale della pensione, nè la regola secondo la quale pignoramenti pregressi e quello in corso non possono eccedere la metà della pensione, così come previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

In pratica, l’ordine diretto di pagamento del Presidente del Tribunale ex articolo 156 del codice civile non equivale ad un pignoramento.

In altre parole non esiste, ad oggi, una norma che equipari anche l’ordine di pagamento diretto, ex articolo 156 del codice civile, ad un pignoramento e limiti, quindi, l’entità della somma assegnata al beneficiario del mantenimento.

Pertanto può capitare che la pensione (o la busta paga) del coniuge obbligato al pagamento possa essere oberata da prelievi alla fonte, in conseguenza di pignoramenti, cessione del quinto e ordine di pagamento diretto, ex articolo 156 del codice civile, in misura superiore alla metà.

Per prassi, motivata da ragioni di giustizia sociale, l’INPS paga gli arretrati facendo attenzione esclusivamente a rispettare la regola (interna) che la pensione del soggetto obbligato, dopo i prelievi coattivi (nella fattispecie pignoramento ed ordine diretto di pagamento) non scenda al di sotto dell’importo equivalente all’assegno sociale, attualmente pari a circa 453 euro.

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18 Aprile 2018 · Annapaola Ferri