Opposizione avverso intimazione di pagamento per omessa notifica dell’atto esecutivo presupposto

Si può proporre opposizione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio (articolo 615 del codice di procedura civile)












il ricorso avverso un’intimazione di pagamento per omessa notifica di cartelle ad oggetto sanzioni amministrative 689/81 del valore di 100 mila euro, si propone dinanzi al tribunale oppure al giudice di pace?

L’opposizione all’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 22 della legge 689/1981 è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 150/2011, secondo il quale l’opposizione si propone davanti al tribunale del luogo in cui e’ stata commessa la violazione se, per la violazione stessa, è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15 mila e 493 euro.

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata si può proporre opposizione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio (articolo 615 del codice di procedura civile).

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12 Luglio 2019 · Marzia Ciunfrini