DOMANDA
Ho ricevuto un decreto ingiuntivo e ora è diventato provvisoriamente esecutivo per mancanza di opposizione da parte mia, temo che il mio conto corrente possa essere pignorato. Volevo chiedervi se è possibile fare opposizione al pignoramento e, in caso affermativo, come posso procedere: vorrei sapere come posso tutelare i miei diritti o se sono, invece, costretto a subire il pignoramento senza poter fare nulla.
RISPOSTA
Va innanzitutto premesso che un ordinamento giuridico può definirsi teoricamente equo quando si propone di tutelare, nella fattispecie, sia i diritti del creditore insoddisfatto che quelli del debitore inadempiente.
Opporsi al pignoramento si può: naturalmente è necessario affidarsi ad un avvocato che presenti, nei termini, un ricorso al giudice competente per materia o valore e per territorio oppure al giudice dell’esecuzione del Tribunale territorialmente competente: ed inoltre, per avere qualche chance di successo il soggetto pignorato deve avere dei validi motivi si opposizione, compendiati dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile.
Infatti, l’articolo 615 del codice di procedura civile stabilisce che quando si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio.
Quando l’esecuzione è già iniziata, invece, l’opposizione che riguarda la pignorabilità dei beni si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione.
Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Si può anche invocare l’articolo 617 del codice di procedura civile per eccepire regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto.
Questo per dire che se l’ingiunto è rimasto inerte dopo la notifica del decreto ingiuntivo, lasciando decorrere inutilmente i 40 giorni che la legge metta a sua disposizione per contestare, nel merito, la pretesa creditizia, solo una castroneria del creditore nel seguire e applicare le procedure dettate dal codice di procedura civile può offrire al debitore un pretesto per presentare opposizione.
E’ chiaro che nell’opposizione ex articoli 615 e 617 non sono ammissibili motivi riconducibili alla situazione patrimoniale e/o reddituale del debitore, alla sua salute o a quella della propria famiglia.
10 Luglio 2024 - Ludmilla Karadzic