Obbligo nomina amministratore esterno di un condominio

La nomina di un amministratore di condominio (amministratore esterno) è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto (articolo 1129 del codice civile)


DOMANDA

Edificio composto da 6 appartamenti (un proprietario ha 3 appartamenti, gli altri 3 alloggi sono di proprietari diversi tra loro): volevo sapere se è obbligatoria la nomina dell'amministratore e nel caso fosse obbligatorie, cosa accade se a parità di millesimi una parte dei proprietari non volesse nominarlo.


RISPOSTA

La nomina di un amministratore di condominio (amministratore esterno) è obbligatoria solo laddove i condòmini (intesi come proprietari diversi di unità abitative condominiali) siano più di otto (articolo 1129 del codice civile): l' Agenzia delle Entrate, con circolare 7/E/2007, ha avuto modo di chiarire che, in mancanza della nomina di un amministratore esterno, e quindi anche nei condomini con meno di otto proprietari (non rileva il numero delle unità abitative), le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condòmini.


1 Novembre 2023 - Michelozzo Marra


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