Obbligo di dichiarare ulteriori beni pignorabili (articolo 492 del Codice di Procedura Civile)





L'articolo 492 cpc dispone l'obbligo quando, per la soddisfazione del creditore procedente, i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti





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A seguito di problematiche economiche avevo chiesto un prestito ad una finanziaria che però non sono riuscita a onorare completamente: dopo vari solleciti e arrivata l’ingiunzione e non potendo pagare quanto intimato ho poi ricevuto a mani dall’Ufficiale Giudiziario l’atto di pignoramento presso Terzi INPS, nonché la data fissata per l’udienza dal giudice nell’atto. Successivamente, leggendo meglio l’atto di pignoramento ho constatato che l’Ufficiale Giudiziario afferma di avermi: “invitato che nell’ipotesi i beni pignorati preso terzi non soddisfino il creditore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, avvertendo che l’omessa o falsa dichiarazione è punita penalmente ai sensi dell’art. 388 c.p.” Sono rimasta sconcertata in quanto credo che prima di fare un pignoramento abbiano già chiara la situazione del debitore. Ora per chiedere una Vostra riassumo la mia posizione: pensione INPS già pignorata; un terreno (di proprietà al 100%) in contenzioso con un confinante cui ha iscritta una domanda giudiziale; una casa ex podere agricolo non agibile con circostante piccolo terreno entrambi cointestati al 50% con un familiare (sorella, come da atto di donazione paterna); tutti riscontrabili in una visura catastale. Quindi, ora vorrei chiedere questo, devo inviare o presentare questa documentazione degli immobili all’ufficiale giudiziario o al giudice in data dell’udienza?

L’articolo 492 del codice di procedura civile stabilisce fra l’altro che, quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

Il riferimento agli ulteriori beni non è tanto alle eventuali proprietà immobiliari del debitore e/o ai redditi mobiliari (come la pensione) censiti nelle banche dati pubbliche gestite dall’Agenzia delle Entrate e da altre Pubbliche Amministrazioni, visto che l’articolo 492 bis del codice di procedura civile consente al creditore, dopo la riforma Cartabia, di chiedere direttamente all’ufficiale giudiziario, senza autorizzazione del Presidente del Tribunale competente, la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare.

Piuttosto, bisognerebbe indicare all’ufficiale giudiziario, tanto per fare qualche esempio, gioielli e denaro custoditi in una cassetta di sicurezza presso un istituto di credito, quadri d’autore temporaneamente affidati ad una mostra itinerante oppure custoditi in una residenza del debitore, la collezione di orologi di marca (Vacheron Constantin, Patek Philippe, Rolex Daytona, eccetera) in possesso del debitore.

STOPPISH

28 Giugno 2023 · Marzia Ciunfrini

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