Obbligo di dichiarare ulteriori beni pignorabili (articolo 492 del Codice di Procedura Civile)

L'articolo 492 cpc dispone l'obbligo quando, per la soddisfazione del creditore procedente, i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti


DOMANDA

A seguito di problematiche economiche avevo chiesto un prestito ad una finanziaria che però non sono riuscita a onorare completamente: dopo vari solleciti e arrivata l'ingiunzione e non potendo pagare quanto intimato ho poi ricevuto a mani dall'Ufficiale Giudiziario l'atto di pignoramento presso Terzi INPS, nonché la data fissata per l'udienza dal giudice nell'atto.


RISPOSTA

L'articolo 492 del codice di procedura civile stabilisce fra l'altro che, quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.


28 Giugno 2023 - Marzia Ciunfrini


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