Nuovo decreto lavoro 48/2023 » Supporto per la formazione e il lavoro – Come gli ex percettori del reddito di cittadinanza esclusi dal beneficio dell’Assegno di Inclusione potranno fruire di 350 euro/mese per un massimo di dodici mesi a partire dal primo settembre 2023

Da settembre 2023 gli ex precettori RdC esclusi dall'assegno di inclusione potranno percepire 350 euro/mese con la frequenza a corsi di formazione












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Nel decreto del lavoro appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale c’è scritto all’articolo 12 comma 2 quanto segue: Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4.

Il mio nucleo familiare è composto da marito, moglie e figlio di 8 anni.

Al momento percepiamo il reddito di cittadinanza.

Dunque da Gennaio avremo l’assegno di inclusione: da Gennaio 2024 potrò fare domanda per l’assegno di inclusione e mia moglie fare domanda per il supporto per la formazione e il lavoro e percepire cosi i 350 euro al mese per partecipare a politiche attive? Insomma, potremo percepire sia i 575 euro dell’assegno di inclusione che i 350 euro del supporto per la formazione e il lavoro?

Come spesso abbiamo ricordato, in precedenti interventi, il mese di agosto 2023 sarà l’ultimo mese in cui il reddito di cittadinanza sarà erogato nella forma attuale: a partire dal mese di settembre 2023, infatti, il Reddito di Cittadinanza non dovrebbe essere più corrisposto agli occupabili. Continueranno a percepire il beneficio, secondo le intenzioni rese pubbliche dal governo, solo coloro che hanno più di 60 anni o nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, minorenni o anziani ultrasessantenni.

Infatti, l’articolo 1 (Assegno di inclusione), comma 1, del decreto legge 48/2023 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro) stabilisce che è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L’articolo 3 (beneficiari) specifica che l’assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta, solo ai nuclei familiari con componenti affetti da disabilità, con componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età. I requisiti economici saranno più o meno quelli stabiliti per fruire del reddito di cittadinanza. Approfondiremo questi aspetti più in là: per ora, vogliamo capire quale destino verrà riservato ai nuclei familiari che non potranno accedere al beneficio del reddito di inclusione.

Ebbene, l’articolo 12 (Supporto per la formazione e il lavoro), comma 2, del decreto legge 48/2023, stabilisce che il supporto per la formazione e il lavoro é utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6 mila annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

Il Supporto per la formazione e il lavoro é incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

In caso di partecipazione ai programmi formativi previsti, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico é erogato mediante bonifico mensile, da parte dell’INPS.

Per finire e rispondendo ai particolari quesiti posti dal lettore, va precisato che il combinato disposto dall’articolo 12 comma 2 e dell’articolo 6 comma 4 del decreto legge 48/2023, dispone che il supporto per la formazione e il lavoro (i 350 euro/mese) può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione e che non esercitano la responsabilità genitoriale, non sono occupati e non frequentano un regolare corso di studi.

Quindi, sembrerebbe che se il nucleo familiare è percettore dell’assegno di inclusione, un componente del nucleo familiare che è anche genitore (esercita la responsabilità genitoriale) non potrà utilizzare il supporto per la formazione e il lavoro (indipendentemente dal fatto che concorra, o meno, alla formazione del punteggio relativo alla scala di equivalenza): in altre parole la moglie di chi ci scrive non potrà integrare l’assegno di inclusione attribuito al nucleo familiare di appartenenza con i 350 euro al mese erogati a coloro che utilizzano il supporto per la formazione e il lavoro.

Infatti, l’articolo 12 comma 2 stabilisce che:
Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4

mentre l’articolo 6 comma 4 dispone che:
Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi

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6 Maggio 2023 · Annapaola Ferri

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