Un figlio maggiorenne e residente altrove, ovvero non più con i genitori, con nucleo familiare a se stante come certificato dal Comune di residenza e disoccupato (mai lavorato), può avere accesso con tali requisiti all’esenzione del ticket per motivi di reddito? Da specificare che resta a carico dei genitori in quanto non detiene reddito sufficiente per “staccarsi”.
Il soggetto indicato ha diritto all’esenzione ticket e ne avrebbe avuto diritto che nel caso in cui fosse risultato convivente con i propri genitori che percepiscono un reddito proprio.
Infatti, per quel che attiene il nucleo familiare fiscale, i familiari (diversi dal coniuge e dai figli del richiedente), pur conviventi con il soggetto che richiede l’esenzione dal pagamento del ticket, che dispongono di redditi propri, costituiscono nuclei familiari (fiscali) autonomi.
Ora, possono beneficiare dell’esenzione ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica i cittadini disoccupati che appartengono ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (e per ogni familiare convivente a carico).
Pertanto, al disoccupato che non percepisce altri redditi, spetta di diritto l’esenzione dal pagamento del ticket.
Va tuttavia ricordata la differenza tra disoccupato e inoccupato: il disoccupato è colui che non ha lavoro perché lo ha perso o perché si è licenziato, l’inoccupato invece è chi non ha mai lavorato, ed è quindi alla ricerca della sua prima occupazione.
28 Marzo 2019 · Annapaola Ferri
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