Nucleo familiare ristretto per ISEE sociosanitario residenze

Nella fattispecie il nucleo familiare dovrebbe essere formato dal solo ricoverando, escludendo la convivente












Avrei bisogno di sapere chi fa parte del nucleo familiare ristretto per il calcolo ISEE, e quali documenti bisogna presentare, per l’accesso di una persona non autosufficiente in una residenza protetta nel seguente caso:
– Persona maggiorenne pensionata non autosufficiente in seguito ad ictus;
– Convivente non registrato all’anagrafe come coppia di fatto;
– Senza figli.

Per il ricovero presso residenze sociosanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, nel calcolo dell’ ISEE si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’indicatore con una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese del ricovero.

Il ricoverando può optare anche per una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), se di maggior favore, calcolato sulla base di un nucleo familiare ristretto ottenuto escludendo altri eventuali componenti la famiglia anagrafica (stato di famiglia) che non siano il coniuge, i figli minorenni conviventi e quelli maggiorenni conviventi non coniugati e senza figli.

Nella fattispecie il nucleo familiare dovrebbe essere formato dal solo ricoverando, escludendo la convivente e considerando che non vi sono figli nello stato di famiglia o al di fuori di esso.

La documentazione da presentare, oltre alla DSU/ISEE, per il ricovero presso residenze sociosanitarie assistenziali pubbliche dipende dalla Regione di residenza: in generale è necessaria una proposta formulata dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali dell’unità sanitaria locale ovvero, in caso di dimissione dall’ospedale, dal primario della divisione ospedaliera e dai servizi territoriali comunali, nel rispetto della volontà del paziente, ovvero in caso di incapacità di intendere e di volere da chi esercita la tutela o la curatela.

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2 Gennaio 2019 · Ludmilla Karadzic