DOMANDA
La mia famiglia è composta da me – madre, e due figlie di cui una di 9 anni con una propria denuncia dei redditi in quanto ha ereditato dal padre, deceduto, con cui non ero sposata e l’altra di 21 anni (avuta dal mio ex marito con cui sono separata legalmente) che frequenta l’università.
Ora, la figlia grande andrà a vivere dai nonni paterni per motivi x e prenderà lì la residenza. La domanda è la seguente: nell’isee che la grande deve produrre per l’università, dal momento in cui si trasferirà dai nonni, qual è il nucleo familiare di pertinenza? Cioè farà l’isee insieme ai nonni o ancora viene considerato nel mio nucleo famigliare? E, in quest’ultimo caso, dovranno essere considerati, oltre ai miei redditi, anche quelli di mia figlia minorenne?
RISPOSTA
A meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia, lo studente fa parte del nucleo dei genitori, anche se non convivente anagraficamente con essi. Affinché lo studente sia considerato non facente parte del nucleo familiare dei propri genitori devono sussistere entrambi i seguenti requisiti:
residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
presenza di una adeguata capacità di reddito pari a 7. 212 euro al lordo degli oneri deducibili.
Questo per dire che, per almeno due anni (ammesso che riesca a soddisfare anche il requisito di reddito), la figlia studentessa universitaria continuerà a far parte ai fini ISEE per l’Università (ISEEU) del nucleo familiare di origine (madre e sorella minore), nonostante la residenza acquisita presso i nonni. E, pertanto, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dovranno essere considerati redditi e patrimoni di madre e sorella minore.
13 Aprile 2021 - Genny Manfredi