La notifica del precetto e l’ulteriore inadempimento – La conversione del pignoramento

La legge stabilisce che il debitore esecutato può sostituire ai crediti pignorati, l'importo dovuto al creditore procedente gravato da interessi e spese


DOMANDA

Scusate la sciocca domanda, ma mi hanno detto che se non pago entro 10 gg prima che fanno tutto l’iter del pignoramento verrò convocato in tribunale ma è vera questa cosa?
Perché gioca a mio vantaggio le richieste di rateizzazione che i signori non hanno accettato, almeno posso dimostrare al giudice la mia buona fede e volontà di chiudere il debito.


RISPOSTA

Il debitore inadempiente viene citato in tribunale e può essere presente all’udienza di assegnazione della liquidità eventualmente pignorata dal creditore. Ma la sua presenza è pro forma. Un eventuale ricorso deve essere presentato al giudice dell’esecuzione del Tribunale, ma sempre tramite avvocato e con fondati motivi.

Il creditore non deve necessariamente accettare la proposta di dilazione del debitore inadempiente dopo che gli è stata, a suo tempo, notificata la Decadenza del Beneficio del Termine (DBT) con la quale il rimborso del credito residuo deve essere effettuato, per legge, in unica soluzione senza alcuna rateizzazione.
Il debitore inadempiente, nella fase di espropriazione può esclusivamente chiedere la Conversione del Pignoramento, ex articolo 495 del codice di procedura civile, in base al quale, prima che sia effettuata l’assegnazione delle trattenute in busta paga o del saldo di conto corrente o, ancora, dei corrispettivi dovuti dai terzi clienti, il debitore può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.


26 Novembre 2024 - Loredana Pavolini

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