Notifica precetto e conseguenze in caso di inadempimento

Dopo la notifica del precetto, se il debitore non adempie, il creditore può avviare l'azione esecutiva di espropriazione dei beni del debitore


DOMANDA

Salve, poco fa mi hanno notificato il precetto per un credito; potreste gentilmente illustrarmi quali fasi seguiranno?


RISPOSTA

L’articolo 479 del codice di procedura civile stabilisce che l’esecuzione forzata può iniziare solo dopo la notifica al debitore inadempiente del titolo esecutivo, in copia conforme all’originale e al precetto. Ora, ai sensi del successivo articolo 480 del medesimo codice, il precetto consiste nell’intimazione di adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Pertanto, se il debitore inadempiente nel termine concesso non salderà il credito quantificato dal titolo esecutivo, il creditore insoddisfatto precedente avvierà l’esecuzione coattiva (o forzata), tipicamente con il pignoramento presso il domicilio o la residenza del debitore, il pignoramento presso terzi, ovvero del conto corrente (presso la banca), dello stipendio (presso il datore di lavoro) della pensione (presso l’INPS o altri istituti previdenziali), dei corrispettivi (presso i clienti del lavoratore autonomo o del professionista), nonché con il pignoramento dei beni mobili (veicoli) o immobili registrati come di proprietà del debitore. Il creditore insoddisfatto procedente può anche limitarsi ad azioni cautelari, come l’iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili registrati appartenenti al debitore inadempiente raggiunto da sentenza o da decreto ingiuntivo.


26 Novembre 2024 - Annapaola Ferri

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