Notifica presumibilmente viziata di un atto di precetto

Notifica precetto












La notifica é nulla quando l’ufficiale giudiziario scrive nell’avviso il deposito in un’altra casa comunale che non é quella dove é stata depositata?

Il precetto deve essere notificato ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile: se la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario l’ufficiale giudiziario consegna o deposita, nella casa comunale, la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notifica, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Ora se la casa comunale in cui avviene il deposito dell’atto di precetto non è quella indicata nella raccomandata informativa dell’ufficiale giudiziario o nell’avviso lasciato al destinatario, il che significa che, a causa di tale errore, il debitore precettato non abbia potuto conoscere il contenuto dell’atto, si potrà invocare la nullità della notifica prevista dall’articolo 156 comma 2, del codice di procedura civile, ricorrendo al giudice delle esecuzioni presso il tribunale competente ex articolo 617 del codice di procedura civile. Per il ricorso è necessario affidarsi ad un avvocato

Il precetto potrà essere così annullato: ma, naturalmente non si annulla il debito, ed il creditore potrà notificare un nuovo atto di precetto.

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20 Marzo 2019 · Roberto Petrella