DOMANDA
Sono stato amministratore di una società cancellata e in liquidazione al 2015 e ho ricevuto una intimazione di pagamento per cartelle notificate alcuni anni dopo (2016,2017), tuttavia dopo un accesso agli atti ho visto che le cartelle non mi sono state notificate ma depositate presso il comune perché dalla dicitura ero irreperibile per assenza di abitazione, azienda e altro. In realtà la sede legale è la stessa dove abitavo in quegli anni, quindi se fossero venuti mi avrebbero trovato realmente. La notifica è valida? Forse chi ha notificato vedendo che la società era cancellata ha pensato che non esistesse più una sede? Le cartelle ci tengo a precisare che sono indirizzare a me.
RISPOSTA
Il destinatario di una cartella esattoriale può essere temporaneamente assente dal luogo in cui risiede, nel momento in cui viene effettuato il tentativo di notifica: infatti, l’unico luogo valido ove cercare il destinatario è quello riportato nella sua residenza anagrafica, considerando che una società estinta non ha una sede in cui notificare cartelle destinate all’amministratore. L’eventuale vizio di notifica delle cartelle di pagamento deve essere essere eccepito entro 60 giorni dalla notifica della successiva intimazione. Scaduto tale termine è del tutto inutile discutere sulla validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’ingiunzione non opposta. Se poi il destinatario ha ritirato il plico in giacenza, ogni eventuale vizio di notifica delle cartelle esattoriali risulta sanato per raggiungimento dello scopo.
23 Agosto 2024 - Paolo Rastelli