Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni – Ma i cointeressati possono chiedere al giudice di fissare un termine più breve

Eredità e successione












Mio padre è morto 01/01/2019: ho fatto sapere ai miei Coeredi di avvalermi della facoltà di decidere entro i dieci anni consentiti (articolo 480 del codice civile).

Notaio incaricato dai coeredi mi dice che è pronta la successione e che deve essere versato contributo pro-quota di euro mille.

Se pago il Notaio (palesemente Non Informato dai coeredi della mia volontà di sospendere la decisione di accettare l’eredità) si Configura come accettazione? con tutto quel che ne consegue?

Il Compenso Notaio ed Imposte Pro-Quota le Pagherò, Retroattivamente, al Momento della mia Decisione di Accettazione dell’Eredità .

Il suo diritto ad accettare l’eredità entro il termine decennale di prescrizione, sancito dall’articolo 480 del codice civile, non può paralizzare il diritto dei coeredi a perfezionare la successione ed ottenere la ripartizione dei beni lasciati dal de cuius. Ed infatti, il successivo articolo 481 del codice civile (actio interrogatoria) dispone che chiunque vi abbia interesse (tipicamente un coerede, o anche un creditore del coerede o del de cuius) può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità.

In altre parole gli altri coeredi potrebbero costringerla ad accettare, rinunciare, o accettare con beneficio di inventario l’eredità, entro un termine molto più breve di quello decennale a cui lei si richiama. L’articolo 480 del codice civile può essere invocato senza problemi solo in caso di unico chiamato all’eredità ed in assenza di creditori interessati alla chiusura della successione.

Le suggerisco pertanto di contattare gli altri chiamati all’eredità ed il notaio incaricato per la successione al fine di giungere ad una composizione bonaria della questione.

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13 Dicembre 2019 · Annapaola Ferri