Indennità Naspi e rioccupazione

Indennità di disoccupazione












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Vorrei alcuni chiarimenti riguardo alla riduzione dell’assegno NASPI: percepisco dal 15 dicembre la Naspi, la durata prevista è per 7 mesi (15 Luglio fine) e l’importo mensile è di 600 euro.

Ho ricevuto una chiamata da una scuola per una supplenza di 30 giorni (che ho accettato): il reddito netto dovrebbe essere per un mese di circa 1.500 euro.

Cosa succede in questo caso con la NASPI? Mi è sembrato di capire che, essendo un lavoro dipendente, non devo comunicare nulla, ma sarà l’Inps a bloccare la naspi per un mese e non perderò niente, solo il periodo in cui percepirò la naspi si allungherà di 30 giorni, cioè fino al 15 agosto. E’ corretto?

Dal 15 marzo, inizierò anche un lavoro con contratto para-subordinato che terminerà il 30 settembre, ma con orario ridotto, in tutto saranno 80 ore con reddito netto 1.600 euro (lordo 2100).

Cosa succederà in questo caso? Devo comunicarlo all’Inps? Di quanto verrà ridotta la Naspi?

Vi chiedo gentilmente se potete farmi un calcolo a titolo puramente informativo, con i dati che Vi ho inviato, poichè, sinceramente non riesco a capire come si effettua il calcolo. Vi ringrazio moltissimo fin da ora. Cordiali saluti

In pratica, nel periodo in cui il beneficiario fruisce della nuova occupazione, la NASpI viene ridotta in misura pari all’80% dei redditi effettivi lordi presunti percepiti nel corso della nuova prestazione lavorativa (per lei 4 mesi), rapportati al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività (15 marzo) e la data di fine dell’indennità (15 luglio).. In pratica, supponendo che la nuova attività inizi il 15 marzo 2019 e che la fine dell’indennità di disoccupazione cada il prossimo 15 luglio 2019, il reddito effettivo lordo percepito per il mese di supplenza, si divide per il numero di mesi (4 nel suo caso) che intercorrono dalla data di inizio attività e la fine dell’indennità: il risultato sia X. Ogni mese, di qui fino a gennaio 2020 l’indennità Naspi (lorda) verrà decurtata di un importo pari all’80% di X.

Nel caso specifico, supposto che per l’intera supplenza il reddito lordo fosse di 2000 euro, X = 2000 euro/4 = 500 euro e l’80% di 500 euro = 400 euro.

Ogni mese, per l’attività di supplenza, nel periodo che va dal 15 marzo fino al 15 luglio 2019 l’indennità Naspi (lorda) verrà decurtata di un importo pari a 400 euro.

Per l’intero contratto para subordinato, invece, abbiamo 2100 euro lordi complessivi, X = 2100 euro/4 = 525 euro.

L’80% di 525 euro è pari a 420 euro.

Ogni mese, per l’attività con contratto para-subordinato, nel periodo che va dal 15 marzo fino al 15 luglio 2019, l’indennità Naspi (lorda) verrà decurtata di un importo pari a 420 euro.

La prestazione NASpI decade se il beneficiario inizia un’attività di lavoro subordinato o parasubordinato, di durata superiore a sei mesi senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dall’avvio della nuova prestazione di lavoro. Conviene comunque comunicare all’INPS il reddito presunto percepito durante la nuova attività di lavoro che si avvicini il più possibile a quello effettivo, onde evitare penosi conguagli in sede di consuntivo, quando poi vengono prelevati i dati reali di reddito dall’Anagrafe Tributaria, con possibilità anche di avvisi di addebito immediatamente esecutivi per la restituzione di quanto eventualmente erogato in più.

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28 Febbraio 2019 · Tullio Solinas

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